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Responsabilità civile e AI: dal 30 settembre l'onere della prova cambia campo

·5 min lettura
Illustrazione Tomato Blue: bilancia della giustizia tra documentazione di un sistema AI e un chip AI, tribunale sullo sfondo — responsabilità civile e intelligenza artificiale

Tra pochi giorni, se un cliente vi cita in causa per un danno causato da un sistema AI, il giudice può ordinarvi di esibire la documentazione su come funziona. Se non l'avete, può dare per buona la versione dell'altra parte. È quanto prevede il d.lgs. 9 settembre 2026, n. 160, in vigore dal 30 settembre.

Cosa succede dal 30 settembre

Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 214 del 15/09/2026) ed entra in vigore il 30/09/2026: la data è dichiarata ufficialmente sulla stessa pubblicazione, non è una deduzione. Il titolo copre sia l'uso dell'AI da parte delle Forze di polizia sia — nella parte che riguarda questo articolo — la responsabilità civile e penale per danni da sistemi di intelligenza artificiale.

Vale per qualunque azione di risarcimento, contrattuale o extracontrattuale, per un danno causato nell'utilizzo di un sistema AI: un chatbot che dà un'informazione sbagliata a un cliente, un tool che scarta un fornitore per un errore di scoring, un'automazione che invia la comunicazione alla persona sbagliata. La norma guarda a chi usa il sistema, non a chi lo sviluppa: vale anche se l'AI è dentro un software comprato per fare altro.

Il meccanismo: l'ordine di esibizione

Chi ritiene di aver subito un danno può chiedere al giudice di ordinarvi l'esibizione della documentazione sul funzionamento del sistema. Non serve una prova piena: basta che la domanda risulti verosimile — cioè che chi chiede porti fatti ed elementi che la rendano plausibile, non certa.

Se non esibite senza un motivo valido, il giudice può usarlo contro di voi nel valutare le altre prove. Per una lista chiusa di quattro documenti — i registri che il sistema genera in automatico, la documentazione sulla gestione dei rischi, le schede tecniche del sistema e le tracce di chi ha supervisionato le decisioni — può anche ritenere ammessi i fatti raccontati dalla controparte. Non è un elenco generico di "log": sono proprio queste quattro categorie, previste dall'AI Act, a fare la differenza in causa. Non è automatico: resta una valutazione del giudice, che considera anche altri elementi. Ma è un rischio concreto, non teorico. C'è anche una sanzione pecuniaria (1.500-10.000 euro) per un terzo che, non essendo parte in causa, rifiuta di esibire senza motivo.

Quando il nesso causale si presume (e quando no)

Se il danno deriva dalla violazione di un obbligo previsto dal regolamento AI Act, il collegamento tra quella violazione e il danno si presume: tocca a voi dimostrare il contrario, non al danneggiato dimostrarlo. È una presunzione relativa, quindi vincibile con prova contraria — non un verdetto automatico.

Questa presunzione riguarda però solo le violazioni di obblighi AI Act, e gli obblighi più stringenti per i sistemi ad alto rischio dovrebbero slittare al 2027 (coerentemente con la proposta di semplificazione allo studio a livello UE): oggi, quindi, questa parte del meccanismo è operativa solo in parte, mentre l'ordine di esibizione vale già per qualunque causa. Attenzione anche a un punto che spesso si dà per scontato: la conformità all'AI Act, anche certificata, non esclude da sola la responsabilità.

Gli obblighi già attivi oggi

Trasparenza verso chi interagisce con un sistema AI e formazione del personale che lo usa non sono rimandate al 2027: sono obblighi già in vigore, ma la base non è questo decreto. Derivano dalla legge 132/2025 (la legge italiana sull'AI, artt. 3 e 11) e dal regolamento AI Act stesso, che prevede l'obbligo di alfabetizzazione del personale dal 2 febbraio 2025. In pratica significa che chi usa un chatbot o un tool di scoring deve sapere almeno dove il sistema può sbagliare e quando serve una verifica umana — e l'azienda dovrebbe poter mostrare quando questa formazione è stata erogata, a chi e con quali contenuti. Vale la pena saperlo per non aspettare un termine che è già passato.

C'è poi l'azione diretta verso l'assicuratore, sul modello di quanto avviene per l'RC auto: chi riceve una richiesta di risarcimento ha 30 giorni per comunicare se esiste una polizza e quale compagnia la copre. È ragionevole aspettarsi che le compagnie comincino a chiedere documentazione più stringente prima di assicurare questi rischi.

La domanda da farsi entro venerdì

Messo insieme, il quadro si riassume così: fino a ieri chi subiva un danno da un sistema AI faceva fatica a provarlo, perché nessuno riusciva a ricostruire come il sistema avesse funzionato. Ora la difficoltà si sposta su chi lo usa. In azienda, la domanda concreta è: se domattina arrivasse una richiesta di esibizione, cosa avreste da mostrare?

  • Quali sistemi AI usate davvero — compresi quelli integrati in software comprati per un altro scopo?
  • Chi li ha attivati, con quali dati, e chi controlla le decisioni che producono?
  • Esistono tracce datate di questo controllo, o andrebbero ricostruite a memoria?
  • Chi in azienda ha ricevuto la formazione richiesta, e con quale documentazione lo dimostra?

Nella maggior parte dei casi, la risposta onesta è che il fascicolo non esiste ancora. E il momento peggiore per accorgersene non è una verifica interna, ma la prima udienza: quando il giudice chiede l'esibizione e in azienda scoprite che nessuno sa dove cercare.

In sintesi

  • Dal 30/09/2026 un giudice può ordinarvi di esibire la documentazione su un sistema AI coinvolto in un danno, con una soglia bassa (verosimiglianza) per chiederlo.
  • Non esibire senza motivo valido può costare la causa: il giudice può ritenere ammessi i fatti raccontati dalla controparte.
  • Se il danno nasce da una violazione di un obbligo AI Act, tocca a voi provare che non c'è nesso causale — non il contrario.
  • Trasparenza e formazione del personale sono obblighi già attivi (legge 132/2025 e AI Act), non rimandati al 2027.
  • La tracciabilità non si improvvisa il giorno della citazione: va prodotta da subito.

Fonti

Se la citazione arrivasse domani, il fascicolo dei vostri sistemi AI esiste?

Con TrasformIA mappiamo i sistemi AI davvero in uso in azienda, compresi quelli dentro software comprati per altro. Impostiamo regole e controlli che producano tracce datate da subito, e formiamo le persone che li usano, con la documentazione che serve a dimostrarlo. Quando la causa arriva, il fascicolo o c'è o non c'è: non si costruisce dopo.

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