Deepfake, privacy e AI Act: stiamo chiedendo troppo al GDPR?

Il caso Mentana solleva una domanda: quando manipolare l'immagine di una persona è davvero un problema di protezione dei dati?
Il 7 agosto 2026 il Garante per la protezione dei dati personali ha reso noto di aver ammonito R.T.I. S.p.A., all'esito di un'istruttoria avviata su reclamo dello stesso interessato, per alcuni servizi di Striscia la Notizia nei quali immagine e voce di Enrico Mentana erano state manipolate mediante sistemi di intelligenza artificiale.
Nei video venivano attribuite al giornalista dichiarazioni mai pronunciate e la sua immagine veniva inserita virtualmente nello studio televisivo dell'emittente per cui lavora.
Secondo il Garante, il realismo delle immagini, la scarsa percepibilità dell'alterazione e la plausibilità delle dichiarazioni potevano indurre il pubblico a ritenere autentici i contenuti. Anche gli avvisi relativi alla natura artificiale dei video sono stati considerati insufficientemente chiari.
L'Autorità ha quindi accertato la violazione degli articoli 5 e 25 del GDPR: liceità, correttezza, trasparenza e protezione dei dati fin dalla progettazione. Ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, del Regolamento, oltre all'ammonimento l'Autorità ha vietato l'ulteriore utilizzo dei dati del giornalista con le modalità contestate, fatta salva la loro conservazione per eventuali esigenze giudiziarie.
La decisione è interessante. Ma pone anche una questione meno immediata:
Un deepfake di un personaggio pubblico è prima di tutto un problema di privacy?
La risposta non è così ovvia.
Immagine e voce sono dati personali. Ma questo non chiude la questione
Partiamo da un punto difficilmente contestabile.
La definizione di dato personale contenuta nell'articolo 4, punto 1, del GDPR è volutamente ampia: qualsiasi informazione relativa a una persona identificata o identificabile può costituire dato personale.
L'immagine di una persona riconoscibile rientra normalmente in questa definizione. Lo stesso può valere per la voce, la quale assume peraltro natura biometrica soltanto ove trattata mediante mezzi tecnici specifici volti all'identificazione univoca dell'interessato (articolo 4, punto 14, GDPR).
Che si tratti di un personaggio pubblico non cambia questa qualificazione.
L'immagine di Enrico Mentana rimane quindi un dato personale anche se è presente quotidianamente in televisione, sui giornali e sui social network.
Ma da questa premessa non discende necessariamente una seconda conclusione:
Ogni abuso dell'immagine di una persona è essenzialmente un problema di protezione dei dati personali.
Ed è proprio qui che emerge un primo paradosso.
Il paradosso: il dato personale rimane identico, ma il problema compare solo quando falsifichiamo la realtà
Immaginiamo che Striscia la Notizia avesse utilizzato un normale filmato autentico di Mentana, tratto per esempio da un'intervista pubblica.
Il volto sarebbe stato esattamente lo stesso dato personale.
La voce sarebbe stata esattamente lo stesso dato personale.
Eppure, in presenza dei normali presupposti giornalistici, informativi o satirici, difficilmente l'utilizzo avrebbe prodotto un provvedimento analogo.
Consideriamo quattro situazioni:
| Contenuto | Volto e voce sono dati personali? | Elemento problematico |
|---|---|---|
| Filmato autentico di Mentana | sì | normalmente nessuno |
| Spezzone autentico inserito in un contesto satirico | sì | eventuali limiti della satira |
| Caricatura evidentemente artificiale | sì | eventuali diritti della personalità |
| Deepfake realistico con dichiarazioni mai rese | sì | falsa apparenza di autenticità |
Il dato personale non cambia.
Cambia il rapporto tra la rappresentazione e la realtà.
Questo è un punto concettualmente importante.
Se la proprietà che rende problematico il quarto caso fosse semplicemente la presenza di un dato personale, dovremmo aspettarci problemi analoghi anche nei primi tre.
Non accade.
Il dato personale è dunque certamente presente, ma non sembra essere la proprietà che spiega perché quella specifica rappresentazione diventi illecita o comunque problematica.
Il discriminante è altrove.
Un semplice test controfattuale
Possiamo formulare il problema con un esperimento mentale.
Prendiamo il deepfake contestato e sostituiamolo con un autentico filmato di Mentana che contiene la stessa immagine, lo stesso volto e la stessa voce.
Il dato personale rimane.
Ma scompare l'elemento che ha determinato l'intervento dell'Autorità: la persona non viene più rappresentata mentre compie o dice qualcosa che non è realmente accaduto.
Questo suggerisce una conclusione:
Non è semplicemente il trattamento dell'immagine a generare il problema. È la falsificazione del rapporto tra quella immagine e la realtà rappresentata.
In termini schematici:
La variabile determinante non è quindi il dato.
È l'autenticità ingannevole della rappresentazione.
Ed è precisamente su questa variabile che l'AI Act costruisce la disciplina dei deepfake.
Qual è veramente il bene giuridico leso?
Immaginiamo un video estremamente realistico nel quale una persona pronuncia parole che non ha mai detto.
Il problema può essere descritto in modi diversi.
Potremmo dire:
è stato trattato scorrettamente un dato personale.
Ma potremmo anche dire:
è stata costruita una falsa rappresentazione dell'identità di quella persona.
La seconda formulazione sembra cogliere meglio il fenomeno.
Il danno non deriva necessariamente dal fatto che qualcuno abbia avuto accesso a un'informazione che avrebbe dovuto rimanere privata.
Al contrario, tutto il materiale di partenza potrebbe essere perfettamente pubblico.
Il problema nasce dalla manipolazione dell'identità pubblica della persona e dalla capacità del contenuto artificiale di apparire autentico.
Entrano quindi in gioco beni giuridici differenti:
- protezione dei dati personali;
- diritto all'immagine;
- identità personale;
- reputazione;
- libertà di espressione e satira;
- trasparenza verso il pubblico.
Trattare tutti questi problemi attraverso il solo GDPR rischia di espandere la protezione dei dati fino a trasformarla progressivamente in un diritto generale al controllo della propria rappresentazione digitale.
Ed è discutibile che questo sia il ruolo per cui il GDPR è stato concepito.
Pubblico non significa "non personale"
Occorre però evitare l'errore opposto.
Sostenere che l'immagine di un personaggio pubblico non sia un dato personale perché è pubblicamente disponibile sarebbe giuridicamente difficile da difendere.
Il GDPR non equipara infatti "dato pubblico" e "dato non personale".
Il volto di un giornalista televisivo rimane riferibile a una persona identificata.
La distinzione corretta è un'altra:
Dato personale non significa dato necessariamente sottratto all'utilizzo.
Il GDPR disciplina il trattamento tenendo conto della base giuridica, della finalità, del contesto, delle aspettative dell'interessato e del bilanciamento con altri diritti fondamentali, compresa la libertà di espressione.
Nel caso Mentana, quindi, il punto non è negare che esista un trattamento di dati personali.
Il punto è domandarsi quanto quella qualificazione sia realmente esplicativa della condotta contestata.
Il diritto all'immagine era già qualcosa di diverso dalla privacy
Il diritto italiano conosce da molto prima del GDPR strumenti specifici per affrontare l'utilizzo dell'immagine.
L'articolo 10 del codice civile tutela l'immagine della persona, mentre gli articoli 96 e 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto d'autore regolano il ritratto e prevedono particolari condizioni ed eccezioni per la sua pubblicazione.
A questi si aggiunge la tutela dell'identità personale elaborata dalla giurisprudenza.
Queste discipline partono da una prospettiva differente rispetto alla protezione dei dati.
La domanda non è necessariamente:
"qualcuno sta trattando informazioni relative a questa persona?"
ma:
"questa persona viene rappresentata in maniera compatibile con i suoi diritti?"
Il deepfake porta questa seconda questione a un livello tecnologicamente nuovo.
Non ci si limita a pubblicare una fotografia.
Non si modifica semplicemente un'inquadratura.
Si produce artificialmente un comportamento della persona che non è mai avvenuto.
È esattamente il tipo di fenomeno per il quale l'AI Act ha introdotto una disciplina specifica.
L'AI Act descrive direttamente il problema
Dal 2 agosto 2026 sono applicabili gli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 50 dell'AI Act (Regolamento (UE) 2024/1689), secondo il calendario applicativo scandito dall'articolo 113.
Tra le fattispecie considerate espressamente ci sono i deepfake.
La logica della norma è significativamente diversa da quella del GDPR.
Il GDPR parte dalla domanda:
questa informazione riguarda una persona identificata o identificabile?
La disciplina sui deepfake parte invece dalla domanda:
questo contenuto artificiale può essere percepito come autentico?
È un cambio di prospettiva decisivo.
Nel primo caso il centro dell'analisi è la persona cui l'informazione si riferisce.
Nel secondo è il rapporto tra contenuto sintetico, realtà e percezione del destinatario.
Il test del Colosseo
Un altro esperimento mentale rende evidente la differenza.
Consideriamo due video prodotti con sistemi di intelligenza artificiale.
Nel primo il Presidente della Repubblica annuncia qualcosa che non ha mai detto.
Nel secondo viene mostrata un'esplosione mai avvenuta al Colosseo.
Nel primo caso sono evidentemente presenti dati personali.
Nel secondo il Colosseo non ha alcun diritto alla privacy.
Ma il problema informativo è sostanzialmente identico:
Un contenuto sintetico viene presentato in modo tale da poter essere scambiato per una rappresentazione autentica della realtà.
Non è casuale che la definizione di deepfake accolta dall'articolo 3, punto 60, dell'AI Act non sia limitata alle persone.
Può riguardare immagini, audio o video generati o manipolati dall'intelligenza artificiale che assomigliano a persone, oggetti, luoghi, entità o eventi esistenti e che potrebbero apparire falsamente autentici.
Questo consente di isolare l'elemento essenziale della fattispecie.
Non è il dato personale.
È l'apparenza ingannevole di autenticità.
GDPR e AI Act non sono alternativi
Questo non significa naturalmente che il GDPR diventi irrilevante.
La produzione di un deepfake può comportare numerosi trattamenti di dati personali:
- raccolta di fotografie;
- registrazioni audio;
- campioni vocali;
- video;
- conservazione del materiale;
- elaborazione mediante modelli;
- eventuale trattamento di dati biometrici, quando ne ricorrano effettivamente i presupposti.
Tutti questi trattamenti possono ricadere pienamente nel GDPR.
Ma bisogna evitare un salto logico:
l'immagine è un dato personale → il deepfake contiene quell'immagine → quindi il problema del deepfake è essenzialmente un problema GDPR.
La conclusione non deriva automaticamente dalle premesse.
Il medesimo fatto può integrare contemporaneamente discipline differenti, ognuna delle quali protegge interessi diversi.
Una possibile mappa è questa:
| Fenomeno | Disciplina prevalentemente rilevante |
|---|---|
| Raccolta ed elaborazione di immagini e voce | GDPR |
| Utilizzo dell'immagine della persona | diritto all'immagine |
| Attribuzione di dichiarazioni mai rese | identità personale / reputazione |
| Contenuto artificiale apparentemente autentico | AI Act |
| Disclosure della natura artificiale | art. 50 AI Act |
| Satira e libertà di espressione | bilanciamento con diritti della personalità |
Il problema moderno non consiste quindi nello scegliere tra GDPR e AI Act.
Consiste nell'evitare che il GDPR diventi il contenitore universale di qualsiasi fenomeno digitale nel quale compaia una persona identificabile.
Un caso particolarmente interessante: la satira
Il caso di Striscia la Notizia aggiunge un ulteriore livello.
Non siamo infatti davanti a una truffa costruita per impersonare Mentana né a un video diffuso con finalità di disinformazione politica.
Il contesto è satirico.
Proprio per questo l'articolo 50, paragrafo 4, dell'AI Act prevede un regime attenuato per le opere manifestamente artistiche, creative, satiriche, fittizie o analoghe: l'obbligo di trasparenza non viene meno, ma si riduce a una disclosure resa in modo adeguato, tale da non ostacolare l'esposizione o la fruizione dell'opera.
Il legislatore europeo non ha scelto né di vietare i deepfake satirici né di considerarli automaticamente innocui.
Ha cercato un bilanciamento: preservare la libertà creativa garantendo comunque un livello appropriato di trasparenza sulla natura artificiale del contenuto.
Questo conferma ulteriormente quanto la disciplina dell'AI Act sia costruita direttamente sul fenomeno tecnologico che il caso Mentana rappresenta.
Il fattore temporale
Esiste tuttavia una circostanza fondamentale per valutare correttamente il provvedimento.
Il Garante ha adottato la propria decisione il 23 luglio 2026.
L'articolo 50 AI Act è divenuto applicabile dal 2 agosto 2026.
Il caso non può quindi essere letto come se l'Autorità avesse scelto di utilizzare il GDPR ignorando una disciplina specifica già pienamente applicabile.
Al momento del provvedimento quella disciplina non era ancora operativa.
Il caso fotografa piuttosto un passaggio storico interessante.
Fino al 2 agosto 2026, un fenomeno come il deepfake doveva necessariamente essere affrontato attraverso strumenti normativi preesistenti: protezione dei dati, diritti della personalità, disciplina audiovisiva, responsabilità civile e altri principi generali.
Ora esiste una disposizione europea costruita espressamente attorno alla natura artificiale e apparentemente autentica del contenuto.
Dal GDPR overreach alla specializzazione normativa
Il GDPR ha una caratteristica che ne ha determinato gran parte dell'efficacia: utilizza principi sufficientemente generali da adattarsi a tecnologie che il legislatore del 2016 non poteva prevedere dettagliatamente.
Questa elasticità è stata essenziale.
Ma la stessa elasticità può diventare problematica quando compaiono discipline più specifiche.
Se qualsiasi rappresentazione digitale di una persona è un dato personale e qualsiasi utilizzo scorretto di quella rappresentazione viene ricondotto all'articolo 5 GDPR, la protezione dei dati rischia di espandersi progressivamente su territori appartenenti ad altri istituti.
Potremmo definire questo fenomeno GDPR overreach.
Non significa sostenere che il GDPR non si applichi.
Significa distinguere due affermazioni profondamente diverse:
"il GDPR è applicabile al caso"
"il GDPR descrive il nucleo del problema meglio delle altre discipline"
Nel caso dei deepfake, le due affermazioni non coincidono necessariamente.
La proprietà che spiega l'illecito
Possiamo quindi tornare al paradosso iniziale.
Il volto di Mentana è un dato personale nel filmato autentico.
È un dato personale nella fotografia.
È un dato personale nella caricatura.
È un dato personale nel deepfake.
Questa caratteristica rimane costante.
Ma il problema giuridico cambia radicalmente quando la tecnologia costruisce una rappresentazione credibile di qualcosa che non è mai accaduto.
La qualità di "dato personale" è quindi una condizione presente nel caso Mentana, ma non sembra essere la proprietà che spiega perché il caso sia problematico.
Quella proprietà è un'altra:
La capacità di una rappresentazione artificiale di essere scambiata per realtà.
È questo il quid pluris introdotto dal deepfake.
Ed è esattamente questo il fenomeno che l'articolo 50 AI Act cerca oggi di governare.
Dal 2 agosto 2026 serve una lettura a più livelli
Per un deepfake prodotto oggi l'analisi dovrebbe quindi svilupparsi almeno su tre livelli.
Primo livello: AI Act.
Il contenuto costituisce un deepfake? Sono stati rispettati gli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 50? Il destinatario è posto nella condizione di comprendere che ciò che osserva non è autentico? Il fornitore del sistema ha assicurato la marcatura degli output in un formato leggibile meccanicamente e rilevabile come artificiale (articolo 50, paragrafo 2)? Il deployer ha adempiuto al proprio obbligo di rendere nota la natura artificiale del contenuto (articolo 50, paragrafo 4)?
Secondo livello: diritti della personalità.
L'utilizzo dell'immagine, della voce e dell'identità della persona è legittimo? Sono coinvolti diritto di cronaca, satira o libertà artistica? Vengono compromessi reputazione e identità personale? Nei casi patologici viene inoltre in rilievo il presidio penale dell'articolo 612-quater del codice penale, introdotto dalla legge 23 settembre 2025, n. 132, che sanziona l'illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale.
Terzo livello: GDPR.
Quali dati personali sono stati effettivamente trattati? Per quali finalità? Su quale base giuridica? Con quali garanzie?
La distinzione non è accademica.
Individuare la corretta disciplina significa individuare obblighi differenti, soggetti responsabili differenti, autorità competenti differenti e regimi sanzionatori differenti.
Privacy non significa controllo universale dell'identità digitale
Il caso Mentana offre quindi una lezione più generale.
Il fatto che qualcosa possa essere qualificato come dato personale non significa che la protezione dei dati sia necessariamente il miglior punto di osservazione per comprendere il fenomeno.
Immagine e voce di un personaggio pubblico rimangono dati personali.
Ma se quelle stesse immagini possono essere utilizzate senza particolare problema quando rappresentano un fatto realmente accaduto, mentre diventano problematiche quando vengono utilizzate per costruire un evento mai avvenuto, allora è difficile sostenere che sia la natura personale del dato a spiegare veramente la differenza.
Il problema sta nella falsificazione.
Nell'identità attribuita artificialmente.
Nel rapporto tra rappresentazione e realtà.
E nella capacità del pubblico di distinguerle.
Il GDPR continua ad avere un ruolo importante.
Ma dal 2 agosto 2026 non è più solo.
L'AI Act offre una disciplina specifica proprio per quella proprietà che rende il deepfake qualcosa di diverso dalla semplice utilizzazione dell'immagine di una persona.
Forse è anche l'occasione per riportare la protezione dei dati entro confini concettuali più precisi:
Proteggere i dati personali senza trasformare la privacy in una disciplina generale di tutto ciò che riguarda digitalmente una persona.
Sugli obblighi di trasparenza introdotti dall'articolo 50 e su cosa comportano concretamente per le aziende, abbiamo scritto in AI Act: dal 2 agosto 2026 la trasparenza AI è obbligatoria.
Fonti
- Garante per la protezione dei dati personali — comunicato stampa del 7 agosto 2026 (provvedimento del 23 luglio 2026)
- Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) — testo ufficiale su EUR-Lex
- AI Act, art. 50 — obblighi di trasparenza
- AI Act, art. 3, punto 60 — definizione di deepfake
- AI Act, art. 113 — calendario di applicazione
- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), artt. 4, 5, 25 e 58 — EUR-Lex
- Legge 23 settembre 2025, n. 132 — introduce l'art. 612-quater c.p.
- Legge 22 aprile 1941, n. 633, artt. 96-97 — disciplina del ritratto