Intelligenza Artificiale Generativa e Riscrittura del Software: un Passo verso il Superamento del Copyleft?
L'AI può riscrivere codice copyleft e liberarlo dai vincoli di licenza? Un'analisi giuridica tra diritto d'autore, opere derivate, creatività umana e Text and Data Mining.

È emerso negli ultimi tempi, da più parti, un interessante spunto di riflessione in merito all'utilizzo dell'intelligenza artificiale come possibile strumento di "liberazione" del software dal copyleft, o più precisamente dai vincoli imposti dalle licenze copyleft.
Il tema di partenza è il seguente: sviluppatori e utenti meno esperti avrebbero la possibilità – fornendo agli strumenti di intelligenza artificiale generativa il codice di un software rilasciato con licenza copyleft – di far creare all'AI un nuovo codice, che consenta al relativo software di conseguire le stesse funzionalità di quello originario, ma che se ne discosti in modo sostanziale. In questo modo, il "nuovo" software potrebbe essere rilasciato con una licenza più permissiva (come ad esempio una licenza MIT), così liberando il suo "autore" dall'obbligo di rilasciarlo con una licenza analoga a quella apposta sul software originario (ad esempio una licenza GNU GPL).
Le licenze di software libero
Si parla di software "libero" per riferirsi comunemente a quei programmi che vengono rilasciati dai loro autori sotto licenze di vario tipo, che consentono agli utilizzatori di accedere al codice sorgente e modificarlo entro limiti più o meno stringenti. Nella prassi si sono sviluppate alcune licenze di portata generale e di contenuto standardizzato, che vengono di norma categorizzate in:
- Licenze copyleft, a loro volta distinte in:
- Copyleft forte: l'utilizzatore ha la facoltà di studiare il codice e modificarlo, realizzando software derivato. Quest'ultimo, però, dovrà necessariamente essere rilasciato al pubblico con una licenza di contenuto analogo (il principale esempio è rappresentato dalla GNU General Public License – GPL).
- Copyleft debole: anche in questo caso il software derivato dovrà essere rilasciato con una licenza analoga. Tuttavia, è consentito il link con software non libero (la principale di queste licenze è la LGPL – Lesser General Public License).
- Licenze non copyleft, generalmente più permissive nei confronti degli utilizzatori, ai quali è di norma consentito modificare il codice senza l'obbligo di rilasciare il software derivato con una licenza di contenuto analogo (alcuni esempi: Licenza Apache 2.0, Licenza MIT, Licenze BSD).
Spettro delle licenze di software libero
Un programma risultante dalla rielaborazione di un software originariamente rilasciato con licenza copyleft forte potrebbe essere a sua volta rilasciato esclusivamente con un'altra licenza identica. L'autore del software derivato non potrebbe invece mettere in circolazione quest'ultimo con una licenza maggiormente permissiva.
Opere derivate e diritto di elaborazione
L'esigenza di regolamentare il software derivato sorge dall'assetto dei principi generali in materia di diritto d'autore. La legge italiana sul diritto d'autore (legge 633/1941, "lda") riconosce alle elaborazioni creative di opere preesistenti una forma di tutela differenziata rispetto a queste ultime. Mentre le opere "originali" sono destinatarie di una tutela piena e autonoma, le opere derivate richiedono, per poter essere utilizzate, il consenso dell'autore originario.
Consenso che può essere concesso:
- attraverso un accordo di cessione dei diritti, con il quale l'autore originario trasferisce la titolarità di tutti i diritti sull'opera o solo alcuni di essi;
- attraverso una licenza, con la quale l'autore originario "autorizza" l'elaboratore a utilizzare l'opera risultante dall'elaborazione nei limiti dell'accordo stesso.
In ambito software, la legge stabilisce che il consenso dell'autore del programma originario sia necessario non solo per utilizzare economicamente il software derivato, ma anche solo per modificare o elaborare il software preesistente (art. 64-bis lda).
Fanno eccezione alla regola del consenso le cosiddette variazioni «costituenti di per sé opera originale»: quando il risultato dell'elaborazione si discosti dall'opera originaria al punto da potersi qualificare come una nuova opera, tale risultato non richiede più il consenso dell'autore originario.
L'AI come strumento di "liberazione" del software?
Le possibilità tecniche fornite dall'AI amplificano alcuni aspetti critici: la velocità esponenzialmente maggiore con cui determinate operazioni di riscrittura del codice risultano possibili, e il fatto che l'AI sia in grado di operare con un ampio livello di autonomia anche a seguito di istruzioni relativamente semplici (prompt). Questo rende tali operazioni accessibili anche a soggetti privi di competenze tecniche in materia di programmazione.
Cosa tutela il diritto d'autore?
Per tentare di rispondere al quesito iniziale, deve prendersi le mosse dalla distinzione cardine tra idee e forma espressiva dell'opera dell'ingegno. Le idee, così come i concetti generali che stanno alla base dell'opera, non sono oggetto di tutela da parte del diritto d'autore. Quest'ultimo riconosce protezione giuridica esclusivamente alla forma espressiva dell'opera.
Quando si parla di forma espressiva, non si fa riferimento esclusivamente alla forma esterna dell'opera, ma anche alla cosiddetta forma interna, intesa come la struttura espositiva dell'opera, quando tale organizzazione assuma di per sé una connotazione sufficientemente creativa e originale.
In ambito software, i programmi per elaboratore sono tutelati «come opere letterarie». La protezione non può estendersi alle funzionalità conseguite dal programma, ma esclusivamente al modo in cui il codice è espresso. Più programmi, pertanto, possono svolgere identiche funzionalità, a condizione che siano espressi in forme differenti.
Il punto chiave
Quando il risultato della rielaborazione AI sia tale da discostarsi sostanzialmente dal codice originario, si dovrebbe poter ritenere che l'utilizzazione di tale risultato possa prescindere dal consenso dell'autore originario, e conseguentemente anche dall'osservanza delle condizioni della licenza copyleft. Quando invece il nuovo codice possa qualificarsi come semplice elaborazione del software preesistente, il rispetto delle condizioni di licenza resterà imprescindibile.
Il nodo della creatività umana
La legge sul diritto d'autore richiede espressamente, quale condizione per la protezione di un'opera, che questa sia frutto del lavoro intellettuale di un autore umano. Attualmente il principio è stato esplicitato dalla legge 132/2025, che ha modificato l'art. 1 della legge 633/1941 precisando che la tutela è riservata alle «opere dell'ingegno umano».
La stessa norma precisa che anche le opere «create con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale» possano essere tutelate, a condizione che siano «risultato del lavoro intellettuale dell'autore».
La riscrittura del codice affidata a strumenti di AI generativa pone un interrogativo fondamentale: nelle ipotesi in cui l'utente dia "in pasto" all'AI il codice originario formulando un semplice prompt, senza fornire alcuno specifico apporto creativo alla sua generazione, l'assenza di apporto creativo umano dovrebbe portare il nuovo software a essere ritenuto privo dei requisiti minimi per poter essere tutelato dal diritto d'autore.
⚠️ Il paradosso
Soluzioni di questo tipo comporterebbero non tanto una "liberazione" del software dai soli vincoli delle licenze copyleft, quanto piuttosto l'esclusione dal riconoscimento tout court di qualsiasi diritto d'autore. Il codice, non essendo tutelato, sarebbe liberamente utilizzabile da chiunque, e l'utente che ne ha richiesto la "creazione" all'AI non sarebbe neppure titolato a disporne attraverso alcun tipo di licenza.
Text and Data Mining: un vincolo a monte
L'utilizzo di qualsiasi opera tutelata (compreso un software) ai fini di addestramento di sistemi di AI è legittimo solo alle condizioni stabilite dalle previsioni dell'art. 70-septies lda in tema di Text and Data Mining, nella misura in cui l'autore originario non abbia riservato a sé tutti i diritti di utilizzo.
Qualora nelle condizioni della licenza sul software originario sia presente l'espressa riserva di diritti (opt-out), l'operazione stessa di "alimentazione" dell'AI generativa con il codice del programma originario si presenterebbe come illegittima, rendendo conseguentemente illecito l'utilizzo di qualsiasi risultato ottenuto.
Le attuali licenze copyleft non contengono una clausola di espressa riserva dei diritti. Si è ritenuto che il contenuto delle licenze copyleft standard non possa essere interpretato come se implicasse una simile riserva. L'aggiunta di una clausola di riserva parrebbe inoltre incompatibile con il modello copyleft, tenuto conto del fatto che i principi alla sua base implicano il divieto di restrizioni aggiuntive.
Si discute di una possibile integrazione delle principali licenze copyleft con una apposita clausola di opt-out: un tema che richiederebbe una trattazione specifica, ma che merita in questa sede almeno un cenno.
Questo articolo è un contributo ospite di Andrea Cocco, avvocato specializzato in diritto delle nuove tecnologie, proprietà intellettuale e protezione dei dati personali. Le opinioni espresse sono dell'autore.
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