L'intelligenza artificiale sta rapidamente entrando nella pratica legale quotidiana: dalla ricerca giurisprudenziale alla redazione di atti, fino alla strategia processuale. Ma cosa succede quando il contenuto generato da un sistema di AI viene utilizzato come materiale probatorio in giudizio?
Una recente ordinanza del Tribunale di Ferrara del 20 febbraio 2026 offre una risposta netta: una conversazione con ChatGPT non è un documento probatorio e non può essere utilizzata per dimostrare la fondatezza di una pretesa giuridica.
La decisione rappresenta uno dei primi casi italiani in cui un giudice affronta direttamente il tema dell'uso processuale delle risposte generate da sistemi di intelligenza artificiale, inserendo la questione nel quadro normativo europeo emergente delineato dall'AI Act e dal GDPR.
Il caso: un sinistro stradale e una prova "digitale"
Il procedimento nasce da un ricorso ex art. 696-bis c.p.c. volto a ottenere una consulenza tecnica preventiva per ricostruire la dinamica di un incidente stradale mortale.
Il ricorrente sosteneva che la responsabilità dell'evento fosse imputabile anche alla società concessionaria dell'autostrada per carenza di segnaletica e gestione del traffico.
Nel fascicolo processuale è stato prodotto anche un documento particolare:
Una conversazione con ChatGPT che citava precedenti giurisprudenziali a sostegno della tesi difensiva.
Il tribunale ha analizzato tale documento e ha raggiunto una conclusione molto chiara:
- •il documento era parziale, perché mancava il prompt originario rivolto all'IA
- •le sentenze citate risultavano non pertinenti al caso
- •le IA generative sono soggette al fenomeno delle allucinazioni, cioè la produzione di informazioni plausibili ma inesatte
Di conseguenza, il giudice ha affermato che una conversazione con un chatbot:
Non è un documento processuale
Non costituisce prova atipica
Deve essere considerata tamquam non esset
cioè come se non esistesse
AI e "allucinazioni": il problema dell'affidabilità
Il punto centrale della decisione riguarda la natura probabilistica delle AI generative.
Questi sistemi:
- •non recuperano necessariamente dati verificati
- •generano testo sulla base di probabilità linguistiche
- •possono produrre citazioni giuridiche inesistenti o non pertinenti
Il tribunale richiama esplicitamente la nozione di AI hallucinations, cioè situazioni in cui il sistema:
- •inventa riferimenti giuridici
- •li conferma anche in successive interrogazioni
- •produce quindi una apparente autorevolezza informativa
Per un processo civile, dove la prova deve essere verificabile e tracciabile, questo crea un problema strutturale.
Il ruolo dell'AI secondo l'AI Act europeo
L'ordinanza collega espressamente la questione all'AI Act (Regolamento UE 2024/1689).
Il regolamento europeo introduce due principi fondamentali:
1. Human oversight
I sistemi di AI devono essere utilizzati sotto supervisione umana significativa.
- •l'utente professionale deve verificare i risultati
- •non può delegare all'AI decisioni o valutazioni giuridiche senza controllo
2. Responsible AI
L'utilizzo dell'AI richiede un approccio responsabile e verificabile.
- •le informazioni generate devono essere controllate nelle fonti
- •non possono essere utilizzate automaticamente come base di argomentazione
Il giudice sottolinea che tali principi hanno ormai diretta rilevanza nell'ordinamento italiano grazie al recepimento normativo nazionale.
AI e responsabilità professionale degli avvocati
Uno degli aspetti più interessanti dell'ordinanza riguarda la responsabilità dei professionisti che utilizzano l'intelligenza artificiale.
Secondo il tribunale:
- •i chatbot sono strumenti di supporto
- •non possono sostituire il controllo professionale dell'avvocato
- •la verifica delle fonti giuridiche è doverosa, non solo opportuna
In pratica, il rischio è duplice:
Rischio processuale
Atti difensivi basati su fonti inesatte possono essere ignorati o sanzionati.
Rischio deontologico
L'avvocato resta responsabile dei contenuti che presenta in giudizio.
Negli ultimi anni diversi tribunali italiani hanno già segnalato casi di utilizzo improprio dell'AI nella redazione degli atti difensivi.
Il rapporto con il GDPR
La decisione richiama anche il quadro del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).
L'interazione tra AI generativa e dati personali pone almeno tre questioni giuridiche:
1. Base giuridica del trattamento
Quando un professionista inserisce dati di un cliente in un sistema di AI, si configura un trattamento di dati personali e deve esistere una base giuridica valida.
2. Minimizzazione dei dati
Il principio di data minimization impone di non condividere con sistemi esterni dati sensibili o informazioni non strettamente necessarie.
3. Responsabilità del professionista
L'avvocato resta titolare o responsabile del trattamento e deve valutare dove sono processati i dati e come vengono conservati.
L'utilizzo indiscriminato di strumenti AI nella pratica legale può quindi creare rischi GDPR significativi.
AI come strumento, non come fonte
La lezione principale della decisione del Tribunale di Ferrara è semplice ma fondamentale.
L'intelligenza artificiale può essere utile per:
- •ricerca preliminare
- •brainstorming giuridico
- •sintesi di documenti
Ma non può sostituire:
- •la verifica delle fonti
- •il ragionamento giuridico
- •la responsabilità professionale
I chatbot restano strumenti al servizio delle persone e non possono trasformarsi in fonti autonome di prova nel processo civile.
Un precedente destinato a fare scuola
Questa ordinanza potrebbe diventare un riferimento importante nella giurisprudenza italiana sull'uso dell'AI nel diritto.
Perché chiarisce tre punti cruciali:
- •le risposte di un chatbot non sono prove
- •l'uso dell'AI richiede verifica umana
- •i professionisti restano responsabili dei contenuti prodotti
Nel processo, la tecnologia può assistere il diritto — ma non può sostituirlo.
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